Con una recente sentenza del 17 Febbraio 2020, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha ribadito che in tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta non già al momento della costituzione dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì e solo in seguito al momento futuro ed incerto dell’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità e quindi un indice di ricchezza ai sensi dell’articolo 53 Cost.; ed in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.
Tale impostazione è divenuta ormai ius receptum ed insegnamento consolidato della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 19167/2019, Cass. n. 16699/2019, Cass. n. 734/2019, Cass. n. 31445/2018, Cass. n. 975/2018).
Fonte: il caso.it
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