La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 gennaio 2019, n. 521 ha chiarito che:
“Nei contratti di lavoro di natura privatistica, la risoluzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dell’età pensionabile impone al datore di lavoro il rispetto dell’obbligo del preavviso. La tipicità e la tassatività delle cause di estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero con il raggiungimento dei requisiti pensionistici. In mancanza della comunicazione scritta del preavviso, la società è tenuta al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso”.
In altre parole, a differenza di quanto accade nel settore pubblico, poiché nel rapporto di lavoro privato il dipendente potrebbe continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il datore di lavoro che, invece, intende avvalersi di tale condizione per risolvere il contratto, ha l’obbligo di formalizzare il licenziamento per iscritto concedendo il relativo preavviso.

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