Con decreto del 23.7.2015, la Corte d’Appello di Bologna, nel confermare il precedente provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario già emesso dal Tribunale di Bologna, ha ritenuto sufficiente a giustificare il provvedimento impugnato il tardivo deposito del rendiconto da parte dell’esecutore in favore degli eredi.

Nel caso di specie, l’esecutore testamentario sosteneva di essere stato sostanzialmente rimesso in termini dagli eredi per provvedere al tardivo deposito del rendiconto ed affermava altresì di aver provveduto a tale adempimento mediante il deposito del rendiconto presso la cancelleria del Giudice della successione, senza darne tuttavia notizia agli eredi.

In particolare, la Corte d’Appello – accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Cioffi – rigettava tali doglianze osservando che: “la vigilanza del giudice in tema di successioni è prevista solo in ordine all’amministrazione del curatore dell’eredità giacente (art. 782 c.p.c.). Il curatore, e non l’esecutore testamentario che è istituito dal testatore, è qualificabile come ausiliario del giudice, perché da questo nominato (art. 528 c.c. e 781 c.p.c.) né la legge prevede una qualche vigilanza giudiziaria sull’operato dell’esecutore. Non solo, dunque, il giudice non compie valutazioni sui rendiconti eventualmente depositati dall’esecutore, ma non ne ha neppure concreta conoscenza. Il rendiconto, in questo sistema, va reso agli eredi e solo a loro. Ed è in questo sistema che il ritardo nella presentazione del conto, a fronte di ripetuti solleciti degli eredi, conduce ad integrare l’esonero”.

In conclusione, la Corte d’Appello ha ritenuto che il solo tardivo deposito del rendiconto è motivo di per se sufficiente a rigettare il reclamo ed a confermare l’esonero dell’esecutore testamentario, perché consentire agli eredi  il tempestivo controllo della gestione è compito essenziale dell’esecutore.

 

 

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