Con sentenza del 6.12.2011, il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dai lavoratori dipendenti della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane, ha affermato il  diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere il computo del periodo di astensione obbligatoria per maternità, nonché dei permessi per allattamento e dei congedi parentali ai fini dell’attribuzione dei buoni pasto, dell’indennità di produttività e della indennità di obiettivo istituzionale, nonché del diritto al cumulo dei periodo di riposo per allattamento con i permessi retribuiti e con i periodi di utilizzo della c.d. “banca ore”.

La sentenza del Tribunale di Milano, poi confermata anche dalla Corte di Appello del 7.8.2014, ha accolto le istanze dei lavoratori ritenendo che nei periodi di astensione obbligatoria spettano ai lavoratori le quote di incentivo volute dal CCNL di settore (Comparto Agenzie Fiscali) ed ha chiarito che le ore di allattamento equivalgono ad ore di effettivo lavoro.

In sintesi si è ritenuto che, alla luce delle norme collettive nonché della L. 133/2008, le assenze per congedo per maternità, ivi compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, costituiscano una eccezione rispetto alle “normali” assenze e che, pertanto, stante la loro peculiare natura, esse devono essere considerate alla stessa stregua delle ore lavorate, come effettiva presenza in servizio.

Lo stesso dicasi per i permessi per allattamento che i Giudici hanno voluto equiparare ad una effettiva presenza in servizio stante quanto espressamente disposto dall’art. 39 d. Lgs. n. 151/01 secondo cui i permessi in questione “sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.

Ciò determina il diritto del lavoratore alla percezione dei buoni pasto, nonché alla maturazione di tutte le indennità suindicate (indennità di agenzia e indennità di obiettivo istituzionale, corrisposta anche sulla base delle effettive giornate di presenza) anche nei periodi di astensione per maternità, durante i permessi per allattamento e durante i congedi parentali.

Ovviamente, a parere dello scrivente, tali diritti (accertati dalle sentenze milanesi per i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane) sono estendibili a tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione a cui si applicano CCNL che, oltre a fare riferimento alle disposizioni in materia di maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/01, garantiscano un trattamento aggiuntivo e/o migliorativo relativo ad eventuali indennità, premi, bonus, ecc.

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