Con sentenza n. 27481 del 30 dicembre 2014, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’annoso tema dell’abuso dei contratti a termine stipulati con la Pubblica Amministrazione, ribadendo da un lato il divieto di conversione del rapporto di lavoro per effetto dell’esclusione prescritta dall’art. 36 D. Lgs. 165/2001, nonché per effetto dell’art. 97 della Costituzione; dall’altro affermando il principio del “danno-sanzione” che costituisce una importante novità per il nostro ordinamento.

Grazie a tale principio, di derivazione comunitaria, il lavoratore che abbia ingiustamente subito l’abuso del contratto a termine da parte della Pubblica Amministrazione, sebbene non potrà chiedere la conversione del contratto come avviene per il settore privato, potrà tuttavia ottenere il risarcimento del danno senza doverne provare l’effettiva esistenza, senza cioè avere a proprio carico l’onere della prova che in molti casi è troppo oneroso. La Cassazione, infatti, con la sentenza in commento, ha affermato una sorta di danno oggettivo che il Giudice potrà liquidare facendo ricorso ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 8 L 604/1966.

Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio:

“in base al generale canone ermeneutico dell’obbligo degli Stati UE’ della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE, per effetto dell’ordinanza della Corte di giustizia UE in data 12 dicembre 2013, Papalia, C- 50/13 – fermo restando che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salva l’applicazione di ogni responsabilità e sanzione – il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, nella parte in cui prevede “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, deve essere interpretato – con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario”, il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Per liquidazione del suddetto danno da perdita del lavoro è utilizzabile come criterio tendenziale, quello indicato dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 apparendo, invece, improprio, il ricorso in via analogica sia al sistema indennitario onnicomprensivo previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 sia al criterio previsto dall’art. 18 St.lav., trattandosi di criteri che, per motivi diversi, non hanno alcuna attinenza con l’indicata fattispecie”

Cassazione 27481_12_2014

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