Anche il Tribunale di Bologna, su istanza dell’Avv. Fabio Cioffi, con ordinanza del 13/11/2014, ha disposto l’esonero dell’esecutore testamentario ai sensi dell’art. 710 c.c.

In questo caso, a differenza di quanto accaduto nell’altro caso deciso dalla Corte d’Appello di Roma dove il Collegio capitolino aveva accertato molteplici irregolarità a carico dell’esecutore (www.avvocatocioffi.it/2014/01/20/successione-revoca-dellesecutore-testamentario/), il Tribunale di Bologna ha ritenuto sufficiente l’omesso deposito del rendiconto nei tempi stabiliti dalla legge, ovvero alla scadenza dell’anno dalla morte del de cuius e poi al termine del mandato.

Infatti il Tribunale di Bologna, ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui la condotta dell’esecutore testamentario non debba necessariamente avere natura dolosa od essere preordinata alla realizzazione di un indebito vantaggio, ma ritiene sufficiente che le irregolarità poste in essere siano significative e che discendano dalla negligenza dell’esecutore nell’esercizio delle proprie funzioni.

Si deve quindi concludere che può essere esonerato l’esecutore che, anche solo per colpa, abbia violato gli obblighi connaturati al proprio ufficio, o che non riesca ad assolvere alla propria funzione, ovvero che abbia comunque compiuto uno o più atti tali da far temere che le disposizioni di ultima volontà del defunto non vengano esattamente eseguite.

Nella medesima ordinanza, il Giudice ha precisato altresì che nel giudizio di esonero sono inammissibili le ulteriori domande inerenti la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’esecutore poiché, data la specialità del rito, esse andranno proposte con autonoma azione ordinaria.

Trib. Bologna 13.11.14

Richiedi ora la tua consulenza legale online e sottoponici il tuo caso