Con ordinanza del 14 Gennaio 2014, la Corte d’Appello di Roma, su reclamo proposto dall’Avv. Fabio Cioffi, ha disposto la revoca dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità (ai sensi dell’art. 710 c.c.) commesse in danno degli eredi.

Nel caso di specie, i reclamanti avevano impugnato l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di esonero dell’esecutore a causa dell’intervenuta decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 703 c.c.

Gli eredi lamentavano l’omesso deposito del rendiconto da parte dell’esecutore ai sensi dell’art. 709 c.c., nonché l’incauta gestione delle somme incassate dall’esecutore, utilizzate quasi totalmente per pagare spese legali ed onorari esosi a professionisti da lui incaricati, senza aver mai consultato gli eredi, ignari di quanto stesse accadendo.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che gli eredi non avessero più interesse ad ottenere una pronuncia di esonero dell’esecutore posto che, nelle more del giudizio di revoca, in assenza di apposita domanda di proroga, questi fosse decaduto dall’incarico per effetto del decorso dell’anno dall’inizio del possesso dei beni ereditari.

La Corte d’Appello, nel ricordare che: “secondo quanto stabilito da C. Cass. 1964/929, il decorso del termine annuale di cui all’art. 703 c.c. impone all’esecutore testamentario di dismettere il possesso dei beni ereditari, ma non comporta la sua decadenza dall’incarico”, accoglieva la tesi dei ricorrenti ed affermava il loro interesse alla trattazione e decisione dell’istanza di revoca.

Al riguardo, la Corte d’Appello di Roma nel ricordare l’obbligo di deposito del rendiconto fissato dall’art. 709 c.c. (al termine della gestione, o se questa si protrae oltre l’anno, anche spirato l’anno dalla morte del testatore) chiariva che “l’obbligo del rendiconto non può nascere solo con la presa di possesso dei beni, ma deve quanto meno discendere dal compimento del primo atto di gestione (anche soltanto giuridica) se non, addirittura, dall’accettazione stessa dell’incarico”.

Inoltre, il Collegio nel ricordare che l’esecutore con l’accettazione dell’incarico assume anche un obbligo di protezione delle ragioni degli eredi, ha affermato l’importante principio secondo cui: “l’esecutore deve, però, meditare attentamente sulle spese da sostenere, ricercando le soluzioni migliori ed astenendosi dagli esborsi inutili o non necessari e, se del caso, fornire adeguata informazione (sia preventiva che successiva) agli eredi, che essendo i soggetti destinati a sopportare i costi, hanno diritto di sapere cosa e perchè fare o spendere”. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte, dopo aver accertato che l’esecutore nel corso della propria gestione aveva effettuato numerosi pagamenti in favore di vari professionisti (alcuni dei quali suoi collaboratori) per somme ingenti, senza aver mai informato gli eredi sulla consistenza di detti esborsi e sull’opportunità delle azioni intraprese, ha revocato l’esecutore testamentario ritenendo che la pluralità di azioni ed omissioni commesse, nel loro complesso, integravano le gravi irregolarità capaci di menomare la fiducia accordatagli dal testatore.

Leggi il testo dell’Ordinanza

CCF20012014_00000

 

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