La Corte di Cassazione, con sentenza 27127 del 4 dicembre 2013, è recentemente tornata sul tema della sicurezza sul lavoro, ribadendo la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro.

Secondo gli ermellini, infatti: “Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l’imprenditore è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito fungendo la violazione dell’obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell’evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza”

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