Recentemente, la Corte di Cassazione – con sentenza del 29 novembre 2013, n.26931, ha ribadito che:

“ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 cod. civ., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. II, 28 maggio 2012, n. 8490)”.

Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva escluso che potesse trattarsi di un testamento, bensì soltanto di un progetto, poiché il documento appariva incompleto in alcune sue parti inerenti i beni da attribuire ad i vari beneficiari, lasciati in bianco con puntini sospensivi, e perché nessuna delle persone menzionate nella scheda era stata istituita erede o legataria e nessuna di esse era chiamata quale destinataria dell’universalità dei beni o di una parte di essi.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione: “correttamente il giudice del merito ha ritenuto che la presenza dei puntini di sospensione accanto ai nominativi dei primi tre soggetti contenuti nella scheda testamentaria per cui è causa rende impossibile stabilire il bene o la quota di eredità che la de cuius avrebbe inteso attribuire a ciascuno di essi e che, proprio in ragione dell’assoluta indeterminatezza dell’oggetto delle disposizioni testamentarie, la de cuius si è, in realtà, limitata a predisporre un progetto (una bozza o una minuta) del proprio testamento, privo di quel carattere di compiutezza che deve caratterizzare le valide disposizioni testamentarie”.

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