Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 732 del 5 maggio 2021, confermando un precedente orientamento di legittimità (Cass. n. 29878/2019) ha ribadito che l’onere di controllo sulla corretta regolarità delle convocazioni dell’assemblea di condominio da parte dell’amministratore, spetta proprio al medesimo organo collegiale.

Il Tribunale, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno formulata dal Condominio nei confronti del precedente amministratore, per le spese processuali che il medesimo Condominio era stato condannato a rifondere al condomino vittorioso nel giudizio di impugnazione dell’assemblea, in quanto non regolarmente convocato, ha stabilito che: “E’ compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale od inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza implica l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Ne deriva che l’amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione”.

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