“È valido il testamento olografo scritto in stampatello. L’uso dello stampatello non pone un problema di validità del testamento, ma di prova della sua provenienza, e tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto che, se esente da vizi logici o giuridici, è incensurabile in Cassazione”.

Il suddetto principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 42124 del 31 dicembre 2021.

Infatti, già in passato gli Ermellini avevano chiarito che: “l’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 cod. civ., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità” (Cass. Civ. n. 31457 del 05/12/2018).

In altre parole, secondo la recente ordinanza della Corte di Cassazione: “Si ammette, quindi, la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’articolo 602 cod. civ., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia.”

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