La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13 Aprile 2021, nel ribadire il principio già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 23397/16) chiarisce che la mancata opposizione delle cartelle esattoriali non produce l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall’art. 3, co. 9, della L. n. 335/1995 nel termine decennale di prescrizione di cui al cit. art. 2953 c.c.

Con l’occasione, la Corte d’appello in questione, ha altresì escluso la rilevanza della facoltà di riaffido del ruolo da parte dell’ente impositore all’agente della riscossione, affermando, in armonia con la Cassazione, una valenza esclusivamente interna di tale atto che non è opponibile al debitore.

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