INDENNITA’ DI 600 EURO PER I COLLABORATORI SPORTIVI
Tra le misure a sostegno del mondo sportivo, l’articolo 96 del DL “Cura Italia” prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità per i collaboratori sportivi non titolari di partita iva sarà riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. (già Coni Servizi Spa) secondo le modalità individuate con Decreto Interministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, pubblicato il 6 Aprile 2020.
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
- non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui si può presentare la domanda:
- deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
- doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
- non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che è attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
- la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
- la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
Le misure per i collaboratori sportivi titolari di partita iva
L’indennità di 600 euro per il mese di marzo è prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita iva. L’indennità verrà erogata da INPS e non concorre alla formazione del reddito.
L’art. 27 del Decreto per i titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata INPS ( di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33), richiede le seguenti condizioni :
- che la partita iva sia attiva alla data del 23 febbraio 2020
- che il libero professionista non sia titolare di pensione
- che il libero professionista non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
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1 commento
Lucia
18/01/2021
Buonasera, sono una collaboratrice sportiva vittima di una situazione creatasi non per causa mia inquanto faccio parte dei 3000 collaboratori sportivi che hanno ricevuto indebitamente l indennità da INPS, questo ha comportato il blocco di erogazione anche da parte di sport e salute. INPS ha ammesso l errore inviandomi una lettera di indebito x restituire l indennità che non spettava. Ne ho dato comunicazione a Sport e salute, nonostante ciò la risposta è sempre quella di attendere. Siamo a Gennaio, e non ho ricevuto più indennita da sport e salute dal mese di giugno. Quindi mancano dalle mie casse giugno novembre dicembre gennaio…. La domanda è questa: quanto tempo ancora dovrà passare, e se è risarcibile il danno provocato ed eventualmente come dovrei muovermi per cercare di accelerare i tempi?
Grazie per l attenzione
Cordiali saluti