DL “CURA ITALIA” n. 18 del 17 Marzo 2020 –

LE MISURE SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 il Governo, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha emanato una serie di norme volte al potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché al sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

Con il presente articolo cercheremo di illustrare le misure di sostegno alle imprese previste dal Titolo II, Capo I, agli articoli 19 – 22 (Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale) volte ad agevolare il ricorso agli ammortizzatori sociali, snellendo le procedure ed allargando la platea dei potenziali aventi diritto.

L’art. 19 del DL in esame (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) prevede norme speciali per l’accesso al trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e all’Assegno Ordinario (con decorrenza dal 23.2.20, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di Agosto 2020), dispensando le aziende che facciano ricorso a tale strumento, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Corona Virus:

  • Dalle procedure di informazione e consultazione sindacale (imposte dall’art. 14 D. Lgs. 148/2015 che prevede, tra gli altri, l’obbligo di indicare quale sia la causa di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro). Pertanto, viene stabilita una procedura semplificata e più agile che prevede la comunicazione preventiva (in via telematica) alle organizzazioni sindacali e – una volta decorsi tre giorni dall’invio di tale comunicazione senza che le organizzazioni richiedano l’esame congiunto – la trasmissione della domanda di integrazione salariale all’INPS. Inoltre, nella domanda è sufficiente indicare la causaleemergenza COVID-19”;
  • Dall’osservazione dei termini di per la presentazione della domanda di CIGO prescritti dall’art. 15 D. Lgs. 148/15.  La domanda non deve avere luogo (come di regola) nel termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione ma può essere presentata anche oltre tale termine. In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione;
  • Dall’osservazione dei termini di per la presentazione della domanda di accesso all’Assegno Ordinario prescritti dall’art. 30 D. Lgs. 148/15. A causa dell’emergenza, in deroga ai termini ordinari, l’Assegno può essere richiesto anche prima che siano decorsi i 30 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione e successivamente i 15 giorni dall’inizio della stessa. Inoltre, l’Assegno Ordinario (limitatamente all’anno 2020) viene concesso anche alle aziende con più di 5 dipendenti che sono iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (a fronte del requisito di almeno 15 dipendenti previsto dalla norma generale) ed è stata prevista la possibilità di erogazione diretta da parte dell’INPS (su istanza del datore di lavoro che così non sarà costretto ad anticipare le somme).
  • Dal versamento del contributo addizionale, di cui all’art. 5, D. Lgs. 148/2015.

Inoltre, al fine di allargare la platea dei soggetti potenzialmente destinatari di tali misure, è stato previsto che, in deroga a quanto prescritto dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. 148/15 (anzianità lavorativa di almeno 90 giorni), i lavoratori destinatari delle suddette misure (CIGO e Assegno Ordinario) devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla rispettiva anzianità di servizio.

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L’Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria) prevede una disciplina speciale per la CIGS, dando la possibilità alle aziende che alla data del 23.2.2020 avessero già attivato un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 (dispensandole dal trattamento dei contributi addizionali e usufruendo dei termini meno rigidi della normativa ordinaria), per un periodo non superiore a nove settimane.

E’ stato, inoltre, previsto che la concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di CIGS già in corso e che esso può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

Viene altresì previsto che i periodi di coesistenza dei due trattamenti (CIGO e CIGS) sono esclusi dal computo del limite massimo di durata.

Infine, per le domande di accesso alla CIGS (in considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria) sono previste deroghe ai termini procedimentali (prescritti dagli articoli 24 e 25 del D Lgs n. 148/15). Pertanto, le aziende non sono tenute a trasmettere la domanda di esame congiunto nel termine di 3 giorni dall’invio della comunicazione preventiva. Inoltre, la procedura di consultazione non deve obbligatoriamente concludersi nel termine di 25 giorni (10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti) dalla richiesta di esame congiunto.

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L’Art. 21 (Trattamento di Assegno Ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di Assegni di Solidarietà in corso)

Analogamente a quanto disposto dall’art. 20 per le aziende che hanno già in corso un trattamento di CIGS, la norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che hanno già in corso un Assegno di Solidarietà, la possibilità di presentare domanda di Assegno Ordinario ai sensi dell’art. 19, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

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L’art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa Integrazione in Deroga) prevede, quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario, in costanza di rapporto di lavoro, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD).

In altre parole si tratta di uno strumento di sostegno generalizzato per tutte le aziende che non rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali sopra descritti, a prescindere dal tipo di attività svolta e dal numero di dipendenti occupati, con la sola limitazione dei datori di lavoro domestico.

Secondo la norma, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di CIGD per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il suddetto trattamento è riservato ai dipendenti che risultavano già in forza al datore di lavoro alla data del 23.2.2020 e viene erogato esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa suddetto. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

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Alla luce delle suddette considerazioni, al fine di riassumere i possibili strumenti a disposizione delle imprese per far fronte alla sospensione e/o alla riduzione dell’attività lavorativa nell’anno 2020 per ragioni legate all’emergenza sanitaria “COVID-19” si riporta la seguente Tabella Riepilogativa (Ammortizzatori Sociali)

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Per un miglior approfondimento dei principali strumenti di sostegno al lavoro previsti dal panorama legislativo italiano si rimanda all’articolo sugli Ammortizzatori Sociali.

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