Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 11 giugno 2013 n. 14643

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14643/2013 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del dipendente per il superamento del periodo di comporto se la malattia (depressione) è dipesa dal mobbing subito all’interno dell’azienda.

La donna, una impiegata di secondo livello, aveva sostenuto che la malattia, caratterizzata da frequenti stati depressivi, ansie e crisi di panico, era stata causata dal demansionamento illegittimo e da altri comportamenti datoriali integranti la condotta di mobbing.

Una ricostruzione accolta dal giudice di merito che ha riscontrato la responsabilità della società datrice “nella lesione della salute della dipendente”.

In tale contesto oppositivo per la lavoratrice i giudici – conclude la sentenza -, sia di primo grado che d’appello, hanno ritenuto, con tipica valutazione di merito ad essi devoluta, che le assenze per malattia della lavoratrice fossero dovute all’illegittimo e discriminatorio comportamento datoriale e che quindi non fossero da computare ai fini del periodo di comporto.

fonte: www.tuodiritto.it

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