Il termine di decadenza di sei mesi per proporre il ricorso per “equa riparazione” di cui alla legge Pinto 24 marzo 2001, n. 89, con cui si chiede l’indennizzo per l’eccessiva durata del processo, deve intendersi assoggettato alla regola generale della sospensione nel periodo feriale (1 agosto – 15 settembre).

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “tra i termini per i quali l’art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno compresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso. Detta sospensione si applica – pertanto – anche al termine di sei mesi previsto dall’art. 4 l. 24 marzo 2001 n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22242).

 

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