La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11035 del 20/5/2014, ha chiarito che, nel caso di donazioni indirette concernenti somme di denaro da impiegare per l’edificazione di immobili, i beni oggetto delle donazioni possono identificarsi con lo stesso edificio realizzato ogni qualvolta l’impiego del danaro a scopi edificatori corrisponda alla volontà  “de cuius” disponente.

In tal senso la S.C. ha inteso conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale già tracciato dalle Sezioni unite con la Sent. n. 9282 del 1992, alla stregua della quale, nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.

Deve, perciò, sottolinearsi che, ai fini della configurabilità della donazione indiretta d’immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell’importo all’alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare.

È stato anche chiarito (v., da ultimo, Cass. n. 2149 del 2014) che la donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo.

 

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