Importanti novità per il rilancio dell’economia e per la giustizia sono contenute nel nuove Decreto «del fare» approvato ieri dal Governo.

Sul fronte della giustizia civile segnaliamo la reintroduzione della Mediazione civile obbligatoria, provvedimento adottato con l’intento di diminuire l’iscrizione di nuove cause a ruolo, aumento dell’organico dei giudici della Corte di cassazione e incremento di 400 magistrati ordinari presso le Corti d’appello.

Nel ripristinare la mediazione civile obbligatoria, tuttavia, il Governo ha adottato una serie di correttivi, che riportiamo di seguito.

Le liti relative ai danni da circolazione stradale saranno escluse dalla mediazione obbligatoria mentre restano confermate invece le altre materie, dal condominio alle successioni.

Per quanto attiene a diritti disponibili è stata adottata una mediazione prescritta dal giudice, applicabile fuori dai casi della mediazione obbligatoria preventiva.

E’ stata prevista anche la gratuità della mediazione per tutti i soggetti che hanno diritto all’ammissione al gratuito patrocinio nel corrispondente giudizio ordinario. Per tutte le altre ipotesi è prevista la forfettizzazione e l’abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la fissazione di un importo forfettario contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare.

E’ stato, infatti, introdotto un incontro preliminare, dinanzi al mediatore, di informazione in cui le parti verificano le possibilità per procedere all’eventuale mediazione.

La durata massima della mediazione è stata ridotta a 3 mesi ( contro i 4 mesi del regime precedente).

L’accordo concluso dinanza al mediatore omologato dal giudice e sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti costituisce titolo esecutivo idoneo per l’iscrizione di ipoteca.

Gli avvocati vengono riconosciuti mediatori «di diritto», senza necessità di ulteriore specializzazione.

Il Giudice civile, alla prima udienza o sino al termine dell’istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa, che, se rifiutata senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.

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