La Corte di Cassazione, con sentenza dell’8.5.2012 n. 6907, nell’ambito di un giudizio inerente il danno da fermo tecnico a seguito di incidente stradale, si è altresì pronunciata sul tema della liquidazione delle spese effettuata dal giudice.

La Suprema Corte ha precisato che: “in tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il controllo di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, il giudice di merito, in presenza di una specifica nota relativa alle spese, ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato, ove non liquidi gli stessi in conformità della nota, è tenuto ad indicare sia le voci per le quali non li ritiene dovuti, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi (Cass., 21 luglio 2001, n. 9947)”.

Richiedi ora la tua consulenza legale online e sottoponici il tuo caso