La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 6039 del 18 aprile 2012, ha sancito che qualora nell’ambito di una collaborazione non siano applicabili le norme dettate dal D.Lgs n. 276/2003 sul recesso delle parti, il datore di lavoro può recedere solamente in caso di grave inadempimento da parte del lavoratore, dovendosi rifare, in tal caso, agli artt. 1453 e 1455 del cod. civ.

Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto di respingere il ricorso di una grande azienda condannata dalla Corte d’appello di Roma a versare ad una sua ex collaboratrice oltre 348 mila euro a titolo di mensilità non corrisposte in virtù di un recesso illegittimo.

Dunque, di fatto, la Suprema Corte stabilisce una maggior tutela per i collaboratori dal recesso del committente della prestazione, che per recedere deve provare la rilevanza dell’inadempimento del lavoratore, avuto riguardo al suo interesse quale parte adempiente.

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