Con il termine di “ammortizzatori sociali” si intende tutta una serie di misure che hanno l’obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o che si trovano nei casi di sospensione o riduzione della prestazione lavorativa.

Nel primo caso, si tratta di strumenti a cui ricorrono i lavoratori a seguito del licenziamento; nel secondo caso sono strumenti a cui devono ricorrere le aziende che si trovano in crisi e devono provvedere a riorganizzazione la loro struttura e dunque a ridimensionare il costo del lavoro.

I principali ammortizzatori sociali – rivolti alle imprese – esistenti nel nostro panorama legislativo sono: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS); la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD); il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS); i Contratti di Solidarietà.

A questi strumenti vanno aggiunti gli istituti rivolti ai lavoratori che hanno perso il lavoro involontariamente, introdotti dal D.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”): la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI); la Disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); l’assegno di disoccupazione (ASDI) misura provvisoria che è stata poi soppressa dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Di seguito una breve rassegna con le principali caratteristiche di ciascun istituto.

  • La CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).

Con il decreto legislativo 15 aprile 2016, n. 95442, sono stati individuati i criteri per la concessione delle domande di CIGO, che di seguito si riportano:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria.

La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (articolo 12, commi 1-4, d.lgs. 148/2015).

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale (entro i limiti di un massimale mensile stabilito di anno in anno).

La CIGO è autorizzata con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell’INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.

L’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali, aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 14, commi 1-5, d.lgs. 148/2015):

  • le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • le entità e la durata prevedibile;
  • il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione che ha per oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all’INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, termine prorogabile fino alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, per i casi di eventi oggettivamente non evitabili.

Nei casi di tardiva presentazione, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

  • La CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall’INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

L’impresa ai fini dell’ammissione deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori.

Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, nei seguenti settori:

  • industria, comprese le imprese edili e affini;
  • artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante e che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante per cui si è ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

Inoltre, la disciplina della CIGS trova applicazione in relazione alle imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda hanno occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti.

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche per: imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa previsti dalla legge.

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da:

  • riorganizzazione aziendale (per un massimo di 24 mesi);
  • crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (per un massimo di 12 mesi);
  • contratti di solidarietà (per un massimo di 24 mesi).

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale (entro i limiti di un massimale mensile stabilito di anno in anno).

Sul lato dei lavoratori, invece, possono beneficiarne operai, impiegati (anche con contratto a tempo determinato) e quadri intermedi. Restano esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Con la riforma del 2015 sono stati ricompresi i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

La domanda va presentata in via telematica in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio; deve inoltre essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, del programma di intervento, della scheda relativa alla causale invocata e della copia del verbale di esame congiunto.

La concessione del trattamento avviene con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.

Ottenuta l’autorizzazione, l’azienda presenta in via telematica all’INPS la modulistica per ricevere l’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni concesse o, se previsto nel decreto, anche la modulistica per il pagamento diretto ai lavoratori.

  • CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

La CIGD viene concessa dalla regione o provincia autonoma con determina, se la richiesta d’intervento proviene da unità produttive site in un’unica regione o provincia autonoma oppure viene concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale, se la richiesta proviene da aziende cosiddette “plurilocalizzate” aventi cioè unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale.

La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Il trattamento di CIGD può essere richiesto sia dalle imprese (ex art. 2082 c.c.) che dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti), nonché dalle cooperative sociali, con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali (entro il limite massimo mensile stabilito di anno in anno).

Per fruire dei trattamenti di Integrazione Salariale in Deroga l’impresa deve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità come ferie residue e maturate, permessi, banca ore.

Il beneficio può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva a causa di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • ristrutturazione o riorganizzazione.

La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati.

La CIGD non può essere mai concessa per cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa.

  • IL FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) è un fondo di solidarietà (sorto nel 2016) gestito dall’INPS che mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

In particolare il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Il FIS eroga, inoltre, l’assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’articolo 24, legge 23 luglio 1991, n. 223 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta.

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale (entro i limiti stabiliti annualmente).

I lavoratori a cui spettano le prestazioni del Fondo d’Integrazione Salariale devono avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

  • CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

I contratti di solidarietà rappresentano accordi sottoscritti tra il datore di lavoro ed i lavoratori, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, con i quali viene prevista una riduzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere o incrementare il numero del personale impiegato. In funzione del loro campo di applicazione si dividono in:

Contratti di solidarietà “difensivi”: vengo sottoscritti in seguito a una condizione di difficoltà aziendale e prevedono una riduzione dell’orario di lavoro con lo scopo di evitare in tutto o in parte il licenziamento dei lavoratori risultanti in esubero.

Contratti di solidarietà “espansivi”: vengo sottoscritti con l’intento di favorire nuova occupazione all’interno dell’azienda interessata.

  • LA NASPI

La nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) si applica agli eventi di disoccupazione involontaria per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NASPI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la NASPI viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’erogazione della NASPI è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

  • DIS-COLL

La Disoccupazione per i collaboratori, è l’indennità di disoccupazione per i co.co.co. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro. Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione a iniziative di politiche attive.

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