Analisi delle misure di sostegno al lavoro contenute nel DL n. 18 del 17 Marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Con il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 il Governo, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha emanato una serie di norme volte al potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché al sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

Con il presente articolo cercheremo di illustrare le principali misure di sostegno al lavoro previste dal Titolo II, Capo II, agli articoli 23 – 48 (Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori) del suddetto D.L.

L’Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

prevede in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato,  che siano genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, la possibilità di fruire di uno speciale congedo (legato alla sospensione dei servizi per l’infanzia e dell’attività didattica), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50%della retribuzione.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

E’ stato previsto, inoltre, per i lavoratori dipendenti del settore privato che siano genitori (anche affidatari) con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.

Infine, è stato previsto che, in alternativa alle suddette prestazioni (congedo), i medesimi lavoratori beneficiari, possono optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nell’anno 2020 a decorrere dal 5 Marzo 2020.

Il suddetto bonus (che viene esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari) viene erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia.

L’Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

prevede l’aumento di ulteriori 12 giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104/1992 (per dipendenti pubblici o privati che assistono familiari soggetti portatori di handicap grave) da usufruire nei mesi di Marzo e Aprile 2020.

L’Art 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

estende anche ai dipendenti pubblici le medesime misure di sostegno già previste per i lavoratori privati, indicate all’art. 23 (congedo per 15 giorni, con indennità al 50% della retribuzione; astensione dal lavoro senza retribuzione con diritto al mantenimento del posto di lavoro; bonus baby-sitting. Quest’ultima misura viene aumentata fino ad un massimo di 1.000 Euro per i lavoratori del comparto sanitario – pubblici e privati accreditati – tra cui: medici, infermieri, operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio e tecnici radiologi; nonché per i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per esigenze legate all’emergenza da Covid-19).

L’art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

L’Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

prevede un’indennità pari a 600 Euro – per il mese di Marzo 2020 – in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva al 23.2.220, nonché in favore di lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (quindi sono esclusi Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, ecc.).

L’indennità che è erogata dall’INPS, previa domanda dell’interessato e nel limite del tetto di spesa previsto, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

L’Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

estende la medesima indennità di Euro 600,00 – per il mese di Marzo 2020 – prevista all’art. 27 anche in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni separate dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni, mezzadri). Anche tale norma esclude i lavoratori autonomi iscritte alle Casse di previdenza professionali.

L’Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

estende la medesima indennità di Euro 600,00 – per il mese di Marzo 2020 – prevista all’art. 27 anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

L’Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

estende la medesima indennità di Euro 600,00 – per il mese di Marzo 2020 – prevista all’art. 27 anche agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

L’Art. 31(Incumulabilità tra indennità)

precisa che le suddette indennità (quelle di cui agli art. 27, 28, 29 e 30) non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili neppure con il reddito di cittadinanza.

L’Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

prevede la medesima indennità di Euro 600,00 – per il mese di Marzo 2020 – erogata dall’INPS che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro. L’indennità è esclusa per quei lavoratori titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

L’Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

Sancisce, fino alla data del 30 Aprile 2020, il diritto per i lavoratori dipendenti disabili (ex art. 3, comma 3, L 104/1992) o per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare un soggetto disabile, di poter svolgere la prestazione lavorativa con modalità agile (ex artt 18- 23 L 22 maggio 2017, n. 81) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (cd. smart working)

L’Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

dispone la preclusione, per 60 giorni – decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (17.3.20) – dell’avvio delle procedure di licenziamenti collettivi e la sospensione delle procedure pendenti avviate dopo il 23.2.20.

Inoltre, per il medesimo termine di 60 giorni (ovvero fino al 16 Maggio 2020) la norma vieta a tutti i datori di lavoro i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

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Al fine di rendere più chiare e intuitive le suddette misure a sostegno delle differenti categorie di lavoratori previste dal DL 18/2020 si allega la Tabella Riepilogativa

                                                                         Avv. Fabio Cioffi

 

 

 

 

 

 

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