La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23014/15, si è recentemente espressa, in un caso molto singolare, sul tema del testamento olografo privo di data, dichiarandone l’annullamento.

Si trattava del caso di un testamento di una signora morta suicida, la quale non aveva apposto la data sulla scheda testamentaria, come imposto dall’art. 602 c.c.

Gli eredi, che avevano interesse ad affermare la validità del testamento, sostenevano che la data della scheda testamentaria fosse indirettamente ricavabile dalle parole del testatore che, prima di suicidarsi, aveva scritto: “oggi finisco di soffrire”. Secondo gli eredi, infatti, la data del testamento corrispondeva a quella della morte.

La Corte di Cassazione, dopo aver spiegato che sebbene sia vero che la data del testamento olografo, ove non espressamente indicata nell’atto (con il giorno il mese e l’anno), possa essere ricavata da dati o indicazioni equipollenti in esso contenuti (ad esempio ove il testatore scriva: Capodanno 2011, Pasqua 2012, ecc; ovvero faccia riferimento ad un fatto notorio che abbia una data certa, quale ad esempio il giorno di un terremoto, di una strage, ecc), nel caso di specie, non v’è alcuna certezza che il testamento sia stato effettivamente redatto il medesimo giorno del suicidio, essendo astrattamente ipotizzabile che il de cuius possa aver temporeggiato ed aver atteso del tempo tra la data della redazione del testamento e quella del suo suicidio.

Trattandosi di un evento futuro ed incerto sia nell’an (perchè la testatrice avrebbe potuto cambiare idea rispetto alla volontà di suicidarsi) che nel quando (perchè avrebbe potuto decidere di indugiare un tempo più o meno lungo prima di porre fine alla sua vita), la data non è ricavabile con precisione e completezza dal contenuto dell’atto, motivo per cui esso è annullabile.

La Corte di Cassazione ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il testatore, in seno ad una scheda testamentaria, priva di data certa, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta dall’art. 602 c.c. e, perciò il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606 secondo comma c.c.”.

 

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